L'imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva.
Nel Comune di Valli del Pasubio, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs 23/2011, l'imposta di soggiorno è stata istituita con Delibera di Consiglio n. 30 del 22/09/2025 e l’applicazione decorre a partire dal 01/01/2026.
Il Gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni trimestrali, nonché degli adempimenti previsti per legge e da regolamento.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti, non residenti nel Comune di Valli del Pasubio, che pernottano nelle strutture ricettive nonchè negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito nella Legge 21/06/2017, n. 96 ubicati nel territorio comunale, fino ad un massimo di 15 pernottamenti per persona/per mese.
L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive, nonché al conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.