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Regolamento ICI

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(adottato con deliberazione C.C. n 18 del 31/3/1999)

(integrazioni C.C. 89 del 29/12/1999 - C.C. 75 del 20/12/2000 –

C.C. 60 del 27/12/2001 – C.C. 33 del 30/11/2006)

Art. 1

AGEVOLAZIONI PER TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE

1. L’esenzione di imposta spettante ai terreni agricoli del Comune di Valli del Pasubio in quanto considerato interamente montano (art. 7 lett. H D.L.vo 504/92) spetta anche alle aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B del predetto D.L.vo alle seguenti condizioni:

a) In ottemperanza alle disposizioni di cui al coma 2 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell’ICI deve essere coltivatore diretto a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge n. 9 del 09.01.1963, con l’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo ICI e del suo nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle imposte dirette.

2. L’esenzione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo ICI, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal comune.

3. L’esenzione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

4. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto al presente articolo, per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo, e anagraficamente convivono col medesimo e sono inseriti nella dichiarazione unica dei redditi dello stesso soggetto passivo.

Art. 2

ESENZIONE PER ENTI PUBBLICI

1. Sono esenti dall’imposta gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai seguenti Enti:

a) Altri Comuni a condizione di reciprocità;

b) Regione, Provincia, Comunità Montana, Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ricompresso il Comune di Valli del Pasubio e Consorzi tra detti enti di cui il Comune di Valli del Pasubio faccia parte.

2. I soggetti sopra elencati, per poter usufruire dell’esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell’anno di competenza, devono produrre al Comune l’elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l’indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant’altro ritenuto necessario per l’individuazione di detti beni immobili.

Art. 3

RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA’ DELL’AREA

1. Qualora un’area sia dichiarata inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta o della maggiore imposta pagata per l’anno in cui è stato adottato il provvedimento e per l’anno precedente. La domanda di rimborso deve essere presentata entro 3 anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.

2. Il rimborso non spetta se sull’area siano state eseguite opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione.

3. In caso di contenzioso concernente lo specifico aspetto della variante urbanistica o l’intera variante, la decisione sul rimborso resta sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice adito.

Art. 4

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato A).

2. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore delle Aree Fabbricabili in misura maggiore di quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non spetta alcun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, qualora il soggetto passivo, in uno dei due anni successivi, e sempreché le caratteristiche dell’area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell’area in misura superiore del 30 per cento rispetto a quello dichiarato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il Comune può procedere all’accertamento della maggiore imposta dovuta.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 ed hanno effetto con decorrenza 1 gennaio 1999. L’indicazione dei valori relativamente agli anni pregressi, costituisce atto di indirizzo per gli accertamenti.

5. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente.

Art. 5

RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Si applica la riduzione alla metà dell’imposta come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità, devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta come conseguenza la cessazione dell’erogazione dei pubblici servizi. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d’uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d’imposta saranno applicate alle sole unità inagibili o inabitabili e non all’intero fabbricato.

2. L’inabitabilità o inagibilità può essere accertata:

a)mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;

b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4/01/1968.

3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

4. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

2. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:

a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;

b) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risulti locata;

d) L’unità immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

4. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 2 anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 7

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l’ICI relativa all’immobile sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

2. In aggiunta al pagamento tramite concessionario della riscossione, è possibile pagare l’imposta anche con un versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima o tramite sistema bancario.

3. Quanto stabilito al comma precedente è applicabile sia ai versamenti in autotassazione che a seguito accertamenti.

Art. 8

AZIONI DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI

1. La Giunta determina le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell’Ufficio tributi, individua annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili o altri criteri per l’effettuazione dei controlli.

2. La Giunta perseguirà ogni possibilità di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze o altre banche dati rilevanti ai fini della lotta all’evasione.

3. Gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio Tributi vengono notificati al contribuente nei termini di legge a pena di decadenza, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il contribuente in caso di notifica di avviso di accertamento dovrà rimborsare al Comune la somma di € 5,00.

Art. 9

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL’IMPOSTA

1. Nel caso di accertamento riguardante più anni, e solo per importi complessivamente superiori a £. 1.200.000.= per tributi, sanzioni e interessi, è ammessa - su richiesta del contribuente - la rateazione dell'importo da pagare in non più di 4 rate trimestrali.

2. Salvo il caso di contribuente che versi in stato di accertato disagio economico sociale, per cui trova applicazione il terzo comma del presente articolo, le rate hanno scadenza trimestrale anticipata, ogni rata non può essere inferire a £. 300.000.= e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale.

3. Su specifica richiesta del contribuente che versi in condizioni di disagio economico, sulla base della produzione di idonea documentazione, il Funzionario Responsabile può autorizzare il versamento delle singole rate d'imposta in non più di 4 rate mensili ovvero il differimento del versamento di non più di 5 mesi senza applicazione di interessi.

4. Nel caso di mancato o tardivo pagamento di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve pagare il residuo debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non puntualmente adempiuta.

5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per imposta sanzioni ed interessi sia uguale o superiore a £. 15.000.000.= il contribuente è tenuto a presentare, in caso di rateazione del pagamento, una adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o equipollente.

Art. 10

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati .

2. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo la modalità e quant’altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 11

VARIAZIONI

1. Il contribuente per tutti i casi previsti dalla vigente normativa in luogo della dichiarazione presenterà la comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di variazione.

Art. 12

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Comune di Valli del Pasubio , 27/03/2008
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Informativa ICI 2008
Regolamento ICI
Valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. per l'anno 2008
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