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COMUNE
DI VALLI DEL PASUBIO
Provincia
di Vicenza
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(adottato
con deliberazione C.C. n 18 del 31/3/1999)
(integrazioni
C.C. 89 del 29/12/1999 - C.C. 75 del 20/12/2000 –
C.C.
60 del 27/12/2001 – C.C. 33 del 30/11/2006)
Art. 1
AGEVOLAZIONI PER TERRENI
CONSIDERATI NON
FABBRICABILI UTILIZZATI PER ATTIVITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE
1.
L’esenzione
di imposta spettante ai terreni
agricoli del Comune di Valli del Pasubio in quanto considerato
interamente
montano (art. 7 lett. H D.L.vo 504/92) spetta anche alle aree da
considerare
non fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B del predetto
D.L.vo alle
seguenti condizioni:
a)
In
ottemperanza alle disposizioni di cui al
coma 2 dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell’ICI
deve essere
coltivatore diretto a titolo principale, iscritto negli appositi
elenchi
comunali previsti dall’art. 11 della Legge n. 9 del 09.01.1963, con
l’obbligo
di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
b)
La
quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicate all’attività
agricola da
parte del soggetto passivo ICI e del suo nucleo familiare, se
costituito, deve
comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale
prodotto
nell’anno precedente ai fini delle imposte dirette.
2.
L’esenzione
suddetta deve essere richiesta
entro il mese di giugno dell’anno di competenza dal soggetto passivo
ICI, con
valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo
predisposto dal comune.
3.
L’esenzione
suddetta decade con il cessare di
una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.
4.
Ai fini
e per gli effetti di quanto previsto
al presente articolo, per nucleo familiare si intendono tutti i
soggetti che
esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo, e
anagraficamente
convivono col medesimo e sono inseriti nella dichiarazione unica dei
redditi
dello stesso soggetto passivo.
Art. 2
ESENZIONE PER ENTI PUBBLICI
1.
Sono
esenti dall’imposta gli immobili non
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dai
seguenti Enti:
a)
Altri
Comuni a condizione di reciprocità;
b)
Regione,
Provincia, Comunità Montana, Azienda
Unità Sanitaria Locale nel cui ambito
territoriale è ricompresso il Comune di Valli del Pasubio e Consorzi
tra detti
enti di cui il Comune di Valli del Pasubio faccia parte.
2.
I
soggetti sopra elencati, per poter usufruire
dell’esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell’anno di
competenza,
devono produrre al Comune l’elenco degli immobili non destinati
esclusivamente
ai compiti istituzionali, con l’indicazione, oltre che della
destinazione, dei
dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant’altro
ritenuto
necessario per l’individuazione di detti beni immobili.
Art. 3
RIMBORSI PER DICHIARATA
INEDIFICABILITA’
DELL’AREA
1.
Qualora
un’area sia dichiarata inedificabile
dagli strumenti urbanistici, il contribuente può chiedere il rimborso
dell’imposta o della maggiore imposta pagata per l’anno in cui è stato
adottato
il provvedimento e per l’anno precedente. La domanda di rimborso deve
essere
presentata entro 3 anni dalla data di adozione dello strumento
urbanistico.
2.
Il
rimborso non spetta se sull’area siano
state eseguite opere di urbanizzazione o comunque lavori di adattamento
del
terreno necessari per la successiva edificazione.
3.
In caso
di contenzioso concernente lo
specifico aspetto della variante urbanistica o l’intera variante, la
decisione
sul rimborso resta sospesa sino alla pronuncia definitiva del giudice
adito.
Art. 4
VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI
1.
Fermo
restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di
imposizione, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore,
nei casi
in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree
risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli
stabiliti
nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato A).
2.
Nel caso
in cui il contribuente abbia
dichiarato un valore delle Aree Fabbricabili in misura maggiore di
quella che
risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del
comma 1,
al contribuente non spetta alcun rimborso relativo all’eccedenza di
imposta
versata a tale titolo.
3.
In
deroga a quanto disposto dal comma 1,
qualora il soggetto passivo, in uno dei due anni successivi, e
sempreché le
caratteristiche dell’area nel frattempo non abbiano subito
modificazioni
rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a
fini
fiscali il valore dell’area in misura superiore del 30 per cento
rispetto a
quello dichiarato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il
Comune può
procedere all’accertamento della maggiore imposta dovuta.
4.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di
imposta,
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992
ed hanno
effetto con decorrenza 1 gennaio 1999. L’indicazione dei valori
relativamente
agli anni pregressi, costituisce atto di indirizzo per gli accertamenti.
5.
La
tabella di cui al comma 1 può essere
modificata periodicamente.
Art. 5
RIDUZIONI DI IMPOSTA
1.
Si
applica la riduzione alla metà dell’imposta
come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o
l’inabitabilità, devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta come conseguenza
la
cessazione dell’erogazione dei pubblici servizi. Qualora il fabbricato
sia
costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione
d’uso, ove
risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le
riduzioni
d’imposta saranno applicate alle sole unità inagibili o inabitabili e
non
all’intero fabbricato.
2.
L’inabitabilità
o inagibilità può essere
accertata:
a)mediante
dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale, previo
sopralluogo, le
cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
b)
da
parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi
della
legge n. 15 del 4/01/1968.
3.
Il
Comune si riserva comunque di verificare la
veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante
l’impiego
di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi
professionisti
all’uopo incaricati.
4.
Sono
altresì considerati inagibili gli edifici
per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di
ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
Art. 6
ABITAZIONE PRINCIPALE
1.
Per
abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la
possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi
familiari,
dimorano abitualmente.
2.
Si
considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:
a)
Le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
b)
L’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e
disabili
che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero a seguito di
ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
c)
L’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani
non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risulti
locata;
d)
L’unità
immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai
parenti
fino al secondo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione
principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
3.
Le agevolazioni sopra descritte sono
rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la
destinazione
dell’immobile ad abitazione principale.
4.
Il
soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni
richieste
per la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 2 anche mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 7
MODALITÀ DI VERSAMENTO
1.
I
versamenti ICI effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati
purché l’ICI
relativa all’immobile sia stata totalmente assolta per l’anno di
riferimento.
2.
In
aggiunta al pagamento tramite
concessionario della riscossione, è possibile pagare l’imposta anche
con un
versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale
o
direttamente presso la Tesoreria medesima o tramite sistema bancario.
3.
Quanto
stabilito al comma precedente è
applicabile sia ai versamenti in autotassazione che a seguito
accertamenti.
Art. 8
AZIONI DI CONTROLLO E
ACCERTAMENTI
1.
La
Giunta determina le azioni di controllo e,
tenendo conto delle capacità operative dell’Ufficio tributi, individua
annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili o altri criteri
per
l’effettuazione dei controlli.
2.
La
Giunta perseguirà ogni possibilità di
collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze o
altre
banche dati rilevanti ai fini della lotta all’evasione.
3.
Gli
avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento
emessi dall’Ufficio Tributi vengono notificati al contribuente nei
termini di
legge a pena di decadenza, anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
4.
Il contribuente in
caso di notifica di avviso di
accertamento dovrà rimborsare al Comune la somma di € 5,00.
Art. 9
DIFFERIMENTO
DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL’IMPOSTA
1.
Nel caso
di
accertamento riguardante più anni, e solo per importi complessivamente
superiori a £. 1.200.000.= per tributi, sanzioni e interessi, è ammessa
- su
richiesta del contribuente - la rateazione dell'importo da pagare in
non più di
4 rate trimestrali.
2.
Salvo il
caso di
contribuente che versi in stato di accertato disagio economico sociale,
per cui
trova applicazione il terzo comma del presente articolo, le rate hanno
scadenza
trimestrale anticipata, ogni rata non può essere inferire a £.
300.000.= e
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio
legale.
3.
Su
specifica richiesta
del contribuente che versi in condizioni di disagio economico, sulla
base della
produzione di idonea documentazione, il Funzionario Responsabile può
autorizzare il versamento delle singole rate d'imposta in non più di 4
rate
mensili ovvero il differimento del versamento di non più di 5 mesi
senza
applicazione di interessi.
4.
Nel caso
di mancato o
tardivo pagamento di una sola rata il debitore decade dal beneficio e
deve
pagare il residuo debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non
puntualmente adempiuta.
5.
Nel caso
in cui
l'importo complessivamente dovuto per imposta sanzioni ed interessi sia
uguale
o superiore a £. 15.000.000.= il contribuente è tenuto a presentare, in
caso di
rateazione del pagamento, una adeguata garanzia fidejussoria o bancaria
o
equipollente.
Art. 10
INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO
1.
Possono essere attribuiti compensi
incentivanti al
personale addetto all’ufficio tributi in corrispondenza della
realizzazione di
particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati
notevolmente
superiori ai programmi affidati .
2.
Tali compensi sono definiti con la
contrattazione
decentrata secondo la modalità e quant’altro previsto nel contratto
collettivo
di lavoro.
Art. 11
VARIAZIONI
1. Il contribuente
per tutti i casi previsti dalla vigente normativa in luogo della
dichiarazione presenterà
la comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di variazione.
Art. 12
NORME DI RINVIO
1.
Per quanto non previsto dal presente
regolamento si applicano
le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive
modificazioni e
ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
Art. 13
ENTRATA IN VIGORE
1.
Il presente regolamento entra in vigore il
1° gennaio
1999.
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