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T I T O L O IV
SERVIZI
Art. 31
Forme di gestione
L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio d ve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gesti ne in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 32 Gestione in economia
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia i no disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 33
Azienda speciale
Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende specifiche per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e approvato dal Consiglio comunale da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 34
Istituzione
Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.
Il regolamento di cui al precedente 10 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali:
Spetta al comune conferire sia all'istituzione che all'azienda speciale, il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione.
Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Art. 35 Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il ConsigliO d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 36
Il Presidente
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio.
Art. 37 Il Direttore
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
- N. 90 11325
Art. 38 Nomina e revoca
Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 7 giorni prima dell'adunanza.
Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 39 Società di capitali
Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
Negli Statuti di dette società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il comune.
Art. 40
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
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Comune di Valli del Pasubio
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