Comune di Valli del Pasubio

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Statuto comuanle

T I T O L O VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46 Partecipazione

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, anche su base di frazione o di "Quartiere", al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.

Art. 47 Interventi nel procedimento amministrativo


I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e d regolamenti comunali.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avere a opera sia dei soggetti singoli che di gruppi rappresentativi di interessi collettivi.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i c pendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazioni all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, alt forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazioni personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e del sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
I soggetti di cui al comma 10 hanno altresì diritto a prevedere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Art. 48 Istanze


Le associazioni, i comitati e i cittadini in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
La modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49 Petizioni


Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 50 Proposte


N. 30 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazi6ne relativa alla copertura finanziaria.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 40 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provyedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 51 Associazioni


Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui ed in possesso l'Amministrazione, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali e attraverso forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.
La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui sopra, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 52 Referendum


In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale oppure richiesto dal 20% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglienza e le modalità organizzative della consultazione.
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53 Diritto di accesso


Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati O Sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 54 Diritto di informazione


Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 55 Difensore civico


Il Comune di Valli del Pasubio non procede alla nomina di un proprio ed esclusivo Difensore civico.
Può accordarsi con altri Comuni di nominare una unica persona che svolga la funzione di Difensore civico.
Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci dei Comuni interessati.
Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio comunale.
I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
E compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell' Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti ~ prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore in uno dei Comuni che provvedono alla nomina, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.
Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
Il Difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

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