Comune di Valli del Pasubio
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T I T O L O V
FORME ASSOCIATIVE
Art. 41
Principio di cooperazione
L'attivitą dell'ente, diretta a conseguire uno o pił obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'amministrazione darą prioritą agli accordi con la Comunitą montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
Art. 42
Convenzioni
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di. funzioni, anche individuando nuove attivitą di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, lą realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 43
Consorzi
Il Comune puņ partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o pił servizi.
Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralitą di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 44
Unione di comuni
In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalitą previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi pił efficienti alla collettivitą.
Art. 45
Accordi di programma
Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.