Comune di Valli del Pasubio

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Statuto comunale

T I T O L O II
ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

Sono organi elettivi del comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art 8 Consiglio comunale


Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 Competenze e attribuzioni


Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 10 Sessioni e convocazione


Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, il quale formula altresì l'Ordine del giorno, stabilisce la data dell'adunanza e ne presiede i lavori.
L'attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni di cui alla legge n. 142/1990, art. 32, lettere a) e b).
Tutte le altre sessioni sono considerate straordinarie.

Art. 11 Consegna dell'avviso di convocazione


L'avviso di convocazione, con allegato Ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie o straordinarie;
b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi d'urgenza in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del giorno.

Art. 12 Pubblicità delle sedute


Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 13 Commissioni consiliari


Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti e temporanee, elette nel proprio seno e nel rispetto del criterio proporzionale.
Alle Commissioni consiliari permanenti sono attribuiti compiti istruttori o consultivi.
Il regolamento stabilisce il numero, la materia e le modalità operative delle commissioni consiliari permanenti.
Alle Commissioni consiliari temporanee è attribuito l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
La deliberazione di costituzione delle Commissioni di LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 11-10-1991 - N. 90 cui al comma precedente ne stabilisce i poteri e le modalità operative.

Art. 14 Consiglieri


La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato più voti al momento della elezione del Consiglio.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Le dimissioni sono efficaci e diventano irrevocabili dopo la presa d'atto del Consiglio comunale.

Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri


Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 Gruppi consiliari


I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale o al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 17 Regolamento interno


L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, che non è oggetto di previsione legislativa o statutaria, deve essere disciplinata con regolamento interno che va approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 18 Giunta comunale


La Giunta è l'organo di Governo del comune.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 19 Elezione e prerogative


La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico.
Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 20 Composizione


La Giunta è composta dal Sindaco e da numero 6 (sei assessori).

Art. 21 Assessori extraconsiliari


Possono essere eletti assessori, in numero non superiore a i (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
L'assessore di cui al comma precedente non deve aver ricoperto in passato la carica di Consigliere comunale, provinciale o regionale, né deve essere stato candidato nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali, provinciali e regionali.
La presenza dell'assessore, di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui all'articolo precedente.
L'assessore esterno al Consiglio comunale è eletto contestualmente agli altri Assessori;
Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche e professionali e i documentati requisiti di prestigio che motivano la scelta dell'Assessore esterno.
L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 22 Funzionamento della Giunta


La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'Ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.
Le sedute non sono pubbliche.

Art. 23 Attribuzioni


Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativ4 generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle/proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali


Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- N. 90 11323

Art. 25 Il Sindaco


Il Sindaco è il capo del Governo locale.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 26 Competenze e attribuzioni

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) ha facoltà di delega;
f) adotta le ordinanze ordinarie
g) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
h) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
i) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali
1) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici
m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del segretario comunale;
n) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, quando manchi una figura di "dirigente", ausiliaria del Segretario "rogante", nonché conclude gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7-8-1990, n. 241;
o) ha competenza certificativa generale per quanto possa risultare agli atti degli Uffici comunali o accertabile documentalmente dal personale dipendente del Comune.

Art. 27 Vice-Sindaco

Il Sindaco designa fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
Nel caso di assenza o impedimento degli Assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

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